TERZA PREFERENZA DI GENERE
In occasione delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 si applicherà la disposizione transitoria prevista dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 65/2014: in sostanza, considerato che l'elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata, nel caso in cui vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere, la terza deve essere annullata in sede di scrutirnio.
Lo chiarisce la Prefettura di Pistoia con Circolare del----------.
Nel documento si precisa che, nel caso in cui l'elettore esprima solo due preferenze, queste potranno legittimamente essere a favore di candidato dello stesso genere.