6. MANDATARIO ELETTORALE
A norma del combinato disposto dell’articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dell’articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni 44° giorno (12 Aprile 2019), coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.