5. SUGGERIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Si sottolinea che:
- Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, SONO ESENTI DA TASSE DI BOLLO.
- I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, dovranno essere rilasciati dai Sindaci nei termini improrogabili di 24 ore dalla loro richiesta. (art. 20, 4° comma, DPR n. 361 del 30.3.1957).
Tali certificati potranno essere collazionati anche in forma collettiva. - Le liste, complete di tutta la documentazione richiesta dalla legge debbono essere presentate , alla Segreteria Generale del Comune, Viale verdi 46 – primo piano - dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
Il Segretario comunale rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno alla Sottocommissione Mandamentale di Monsummano Terme. - Prima di scrivere i nomi ed i relativi dati anagrafici dei candidati consiglieri comunali e sindaci sulla dichiarazione di presentazione della lista e sugli atti separati, è opportuno farsi rilasciare dal competente Ufficio Elettorale, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, onde evitare errori nella trascrizione dei dati, con il rischio della ricusazione della lista stessa.
- Evitare di presentare la richiesta dei certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, in quanto, in caso di contemporaneità di richieste diverse, l’Ufficio competente si troverebbe estremamente a disagio nel darne evasione in tempi stretti.
- Rammentare ai propri sottoscrittori l’assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena una multa fino a € 1000 (art. 93 del DPR 16.5.1960 n. 570).
- Fare attenzione al contrassegno di lista che deve essere assolutamente ricompreso all’interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.
- Una volta consegnata la lista dei candidati, le eventuali comunicazioni tra gli Uffici sovraordinanti le consultazioni e i partiti e/o gruppi politici che concorrono alle elezioni, verranno effettuate solo in riferimento ai delegati della lista nominati all’atto della presentazione della stessa.
- Si ritiene opportuno sottolineare, che come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445.
Non sono, pertanto, ammesse:
- l’autocertificazione (articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l’iscrizione nelle liste elettorali;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.