3. NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI/PRESENTATORI
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180^ giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14 c. 3 legge 21.3.1990 n. 53).
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per il Comune di Montecatini Terme deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori (art. 3 della L. 25.3.1993 n. 81).
La firma di ogni sottoscrittore e la firma di accettazione della candidatura di ciascun candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 L. 21.3.1990 n. 53 e s.m.i.
Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di essere iscritto nelle liste elettorali presso il Comune dove si vota.
CIASCUN ELETTORE NON PUO’ SOTTOSCRIVERE PIU’ DI UNA LISTA (Previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1000 (art. 1 legge 2.3.2004 n. 61).
Un candidato non può sottoscrivere la lista.