2. COMPOSIZIONE LISTE ELETTORALI - NUMERO DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE COMUNALE
Da almeno 11 a non più di 16 candidati.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle liste di candidati nessuno dei due generi (sessi) può essere rappresentato in misura superiore a 2/3 (art. 2, comma 1, legge 23.11.2012 n. 215).
prospetto esemplificativo della parità di genere (riga evidenziata in giallo)