| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati |
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Ai sensi dell'art. 52, c. 1. del D.Lgs. 82/2005 le pubbliche amministrazioni pubblicano in questa sezione "il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio delle facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe Tributaria"
Ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.